Direttiva 18 luglio 2018 n. 11001: oltre la Circolare Gabrielli?


I punti principali sono:
– Distinzione del regime amministrativo (ovvero manifestazioni ai sensi dell’art.68 e 69 del T.U.L.P.S. soggette ad autorizzazione espressa ovvero eventi con oltre 200 persone o che si concludono oltre la mezzanotte del giorno d’inizio): queste seguiranno l’iter della Gabrielli
– Nella nuova direttiva E’ IL SINDACO che potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo indicando nello stesso le misure di sicurezza da applicare.
– Tutte le altre manifestazioni (e qui rientra un pò tutta la casistica “minore”, feste popolari, gare, manifestazioni di piccola entità), il regime giuridico è quello della SCIA.
Sembra che il testo AUMENTI NOTEVOLMENTE LA DISCREZIONALITA’ DEL SINDACO nella valutazione delle potenziali vulnerabilità connesse a ciascun evento, sarà poi lui ad inviare alle Prefetture la documentazione acquisita e a mezzo di un’apposita Commissione di Vigilanza.
Inoltre, per il genere di manifestazioni nella quali Voi organizzatori siete implicati, NON CISARA’ PIU’ BISOGNO del cosiddetto Piano di Sicurezza generale ma solamente (salvo ulteriori specifiche e/o correzioni) del cosiddetto Piano di Emergenza, ma sempre e solo con riferimento ai parametri di cui sopra : MANIFESTAZIONI ALL’APERTO CON NUMERO MAGGIORE DI 200 PERSONE O CHE DURINO OLTRE LA MEZZANOTTE DEL GIORNO D’INIZIO
Per approfondimenti qui trovate il link all’articolo di analisi approfondito.